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4 Novembre 2021
ESPORTATORI ABITUALI. Dichiarazioni di intento, nuove regole sui controlli dal 2022

L’Agenzia delle Entrate ha individuato specifiche modalità operative di controllo sugli esportatori abituali al fine di verificare il corretto utilizzo delle dichiarazioni d’intento.

Le dichiarazioni di intento sono quei documenti inviati dagli esportatori abituali ai propri fornitori e che permettono nei limiti indicati nella dichiarazione d’intento, agli stessi fornitori, l’emissione di fattura di vendita all’esportatore in regime di non imponibilità IVA.

Le novità, che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2022, sono previste nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 293390/2021. Le regole valgono per tutti i settori, e a Pistoia coinvolgono naturalmente tante aziende del florovivaismo.

Le procedure di analisi di rischio e di controllo sono eseguite dall’Agenzia delle Entrate allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali.  I controlli saranno effettuati in conformità a criteri selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle entrate e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private.

All’esito dei suddetti controlli potrebbero essere invalidate le lettere d’intento già presentate ed essere inibito il rilascio di nuove.

A seguire la sintesi del provvedimento elaborata da Coldiretti Pistoia.

Il provvedimento. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 293390/2021 definisce le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione delle lettere d’intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2022.

La procedura. In particolare, coloro che intendono effettuare acquisti non imponibili ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 633 del 1972 e che trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni di intento sono sottoposti a specifiche procedure di analisi del rischio e di controllo per verificare il possesso dei requisiti atti ad individuarli come esportatori abituali. La procedura di analisi di rischio e di controllo è eseguita dall’Agenzia delle entrate su tutte le dichiarazioni d’intento presentate.

Nel caso in cui in base all’attività di analisi e controllo si verifichi che le dichiarazioni di intento siano state emesse irregolarmente queste vengono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.

Contestualmente, l’Agenzia delle entrate invia a chi ha emesso la dichiarazione d’intento una comunicazione contenente il protocollo di ricezione della dichiarazione invalidata con le relative motivazioni e l’ufficio dell’Agenzia delle entrate cui rivolgersi per ricevere informazioni e presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti di esportatore abituale.

Nell'ipotesi in cui venga riscontrata la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti che hanno determinato l’invalidazione della dichiarazione d’intento l’ufficio competente procede, in autotutela ed entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d’intento, dandone comunicazione al contribuente stesso.

In caso di irregolarità. In caso di procedura d’invalidazione l’Agenzia delle entrate invia, tramite Pec, al soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d’intento, una comunicazione che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata.

Qualora venga riscontrata l’irregolarità delle dichiarazioni d’intento trasmesse il contribuente non può trasmettere altre dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Il tracciato per emettere la fattura per operazioni non imponibili e il codice da utilizzare. Per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili, da trasmettere al Sistema di Interscambio (SdI), nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria allegato al provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018.

La fattura elettronica deve riportare nel campo il codice specifico N3.5 “Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento”, e gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale.

L’invalidazione della dichiarazione d’intento comporta lo scarto della fattura elettronica non imponibile ai fini Iva trasmessa al Sistema di Interscambio e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata.

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