La prestazione del collaboratore occasionale (senza partita Iva) deve essere ‘preannunciata’ dall’impresa (anche agricola) all’Ispettorato del lavoro. Lo prevede il cosiddetto Decreto fiscale, la disposizione è già in vigore.
Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica
(ITL.Prato-Pistoia.occasionali@ispettorato.gov.it).
In caso di violazione dell’obbligo di preventiva comunicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
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