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28 Febbraio 2022
EMERGENZA COVID e LAVORO. Ecco le disposioni prorogate fino a fine marzo

Per quanto di interesse lavoristico, in sede di conversione in legge del  decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, sono state prorogate al 31 marzo 2022 – termine dello stato di emergenza – le seguenti disposizioni: lavoro agile, soggetti fragili e congedi parentali ed equiparazione al ricovero ospedaliero per le assenze.

A seguire le disposizioni del decreto e in calce (in carattere corsivo) i testi delle norme prorogate.

 

DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2021, N. 221 CONVERTITO IN LEGGE  18 FEBBRAIO 2022, N. 11

Art. 16

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID-19 nonché proroga di termini per adempimenti relativi all'anno accademico 2020/2021

  1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al31 marzo 2022e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Allegato A

Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Disposizioni in materia di lavoro agile

Art. 17

Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali

 Comma 1 - Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 articolo 26 2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa  in  modalità  agile,  anche  attraverso  l'adibizione  a diversa mansione  ricompresa  nella  medesima  categoria  o  area  di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti,  o  lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

 Comma 2 - individuate dal Ministero della Salute con Decreto 4 febbraio 2022 ( in allegato) le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità

 Comma 3 - Le misure di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano fino al 31 marzo 2022

Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 articolo 9  Congedi parentali

  1. Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto  o  in  parte  alla durata della sospensione  dell’attività  didattica  o  educativa  in presenza del figlio, alla durata  dell'infezione  da  SARS-CoV-2  del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta  dal Dipartimento di prevenzione  della  azienda  sanitaria  locale  (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto  ovunque  avvenuto. Il beneficio di cui al primo periodo è riconosciuto ai  genitori  di figli con disabilità in situazione di gravità  accertata  ai  sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,  a prescindere dall’età del figlio, per  la  durata  dell'infezione  da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la  durata  della  quarantena  del

figlio ovvero nel caso in  cui  sia  stata  disposta  la  sospensione dell’attività  didattica  o  educativa  in  presenza  o  il   figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

  1. Per i periodi di astensione fruiti ai  sensi  del  comma  1,  è riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di  cui al comma 7, un’indennità pari al 50  per  cento  della  retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del  testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e  sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2  del  medesimo  articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Comma 3-bis. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022.

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 articolo 26, comma 2,

Fino al 30 giugno 2021, laddove la  prestazione  lavorativa  non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per  i lavoratori   dipendenti   pubblici   e   privati   in   possesso   di certificazione  rilasciata  dai  competenti   organi   medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o  dallo  svolgimento  di  relative terapie  salvavita,  ivi  inclusi  i  lavoratori  in   possesso   del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità  ai  sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità  sanitarie,  nonché  dal medico di assistenza primaria che ha in  carico  il  paziente,  sulla base  documentata  del  riconoscimento   di   disabilità   o   delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di  cui  sopra,  i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di  competenza,  nel medesimo certificato. A decorrere dal 17 marzo  2020,  i  periodi  di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di  comporto;  per  i  lavoratori  in  possesso  del predetto  riconoscimento  di  disabilità,  non  rilevano   ai   fini dell'erogazione  delle  somme  corrisposte  dall'INPS,  a  titolo  di indennità  di  accompagnamento.  Nessuna  responsabilità,   neppure contabile,  salvo  il  fatto  doloso,  è  imputabile  al  medico  di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E' fatto  divieto  di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze  dal  servizio  di cui al presente comma.

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