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4 Ottobre 2022
PEC OBBLIGATORIA PER ISCRITTE A REGISTRO IMPRESE CCIAA. Scattano le sanzioni

Tutte le società e le imprese individuali iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, che non abbiano già provveduto all'adempimento, devono comunicare il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC - Posta Elettronica Certificata).

Chi fosse sprovvisto di Pec, può richiedere l’attivazione anche agli uffici zona di Coldiretti.

La mancata comunicazione al Registro delle Imprese della Pec comporterà l'assegnazione d’ufficio all’impresa di un domicilio digitale e la contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa in misura ridotta a carico di ciascun trasgressore, sanzione che per le società sarà di 412,00 euro e per le imprese individuali di 60,00 euro, oltre alle spese di procedimento.

Lo prevede l'art. 37 del c.d. decreto Semplificazione, D.L. n. 76/2020 ("Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti”).

Il domicilio digitale assegnato d’ufficio dalla Camera di Commercio sarà così formato: CODICEFISCALEIMPRESA@IMPRESA.ITALIA.IT.

Sarà attivo solo in ricezione e sarà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI- PEC. Tutti potranno notificare atti all’impresa (es. Agenzia delle Entrate e altre PPAA, autorità giudiziarie, privati ecc.); infatti, il domicilio digitale è abilitato a ricevere comunicazioni e notifiche con valore legale. Sarà accessibile dal rappresentante dell’impresa mediante SPID o CNS, tramite il cassetto digitale dell'imprenditore (impresa.italia.it).

Con determinazione del Conservatore n. 182 del 9 settembre 2022 (consultabile nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito camerale) sono stati definiti i criteri operativi per l’assegnazione d’ufficio dei domicili digitali.

Si ritiene opportuno segnalare che la Camera di Commercio di Pistoia-Prato avvierà nelle prossime settimane il procedimento di assegnazione d’ufficio dei domicili digitali con contestuale irrogazione delle sanzioni. Pertanto, le imprese sono invitate a procedere quanto prima all'adempimento omesso comunicando il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro delle imprese, evitando così il procedimento d'ufficio e l’applicazione della sanzione. L’iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria.

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