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22 Settembre 2023
MANODOPERA. Vendemmia e altre raccolte: i rapporti di lavoro possibili

In occasione della vendemmia molte aziende agricole si trovano nella necessità di far ricorso a manodopera extra-aziendale. Di seguito si riepilogano le diverse tipologie di rapporti che possono essere legittimamente istaurati tra le aziende e i lavoratori impiegati nella vendemmia (o in altre operazioni di raccolta quali olive, ortaggi, ecc.).

1- Assunzione Lavoratori Dipendenti  a Tempo Determinato (OTD)

Il Contratto Collettivo Territoriale per gli Operaia Agricoli delle provincie di Firenze e Prato, stabilisce uno specifico inquadramento per i lavoratori dipendenti impiegati esclusivamente nella raccolta dei prodotti agricoli,  che prevede una paga oraria lorda di euro 7,50.

2- Prestazione Agricola di lavoro subordinato occasionale (Articolo 1 commi da 342 a 354 legge 197/2022)

Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale (come la vendemmia) non superiore alle 45 giornate annue per singolo lavoratore. Possono essere assunti con questa formula: i Disoccupati (compresi i percettori di Reddito di Cittadinanza, indennità  NASpI e DIS-COLL), i Pensionati e Studenti (giovani con meno di 25 anni iscritti ad un ciclo di studi). I redditi percepiti dai lavoratori sono esenti da IRPEF.

3- Scambio di Manodopera tra Coltivatori Diretti

E’ un istituto regolato dall’art. 2139 del Codice Civile,  il quale prevede che tra Coltivatori Diretti Iscritti all’INPS è ammesso lo scambio di mano d’opera  a condizione che non vi sia alcuna remunerazione o corrispettivo in denaro o natura espressamente scambiato tra le parti a ristoro delle prestazioni rese (vedi Circolare INPS 126/2009).

4-Prestazioni di Parenti

E’ un istituto regolamentato dall’art. 74 del D.Lgs 276/2003  in quale prevede che NON vi è obbligo di assunzione (o di altro inquadramento previdenziale assicurativo) per i parenti ed affini fino al quarto grado che lavorano occasionalmente e gratuitamente per conto di un imprenditore agricolo. La Circolare del  Ministero del Lavoro n. 37 del 10/06/2013,  ha stabilito che la prestazione si intende “occasionale o ricorrente di breve periodo” se ha una durata annuale inferiore a 10 giorni.

 

Gli Uffici Coldiretti sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento anche in relazione della normativa sulla  sicurezza nei luoghi di lavori (D. Lgs 81/2008). 

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