È già possibile presentare la domanda di disoccupazione agricola, anche tramite gli uffici di Epaca Coldiretti, che forniranno i dettagli.
La disoccupazione agricola spetta agli operai agricoli dipendenti con contratto a tempo determinato o indeterminato che lavorano solo per una parte dell’anno.
Il lavoratore agricolo deve presentare la domanda entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui ha lavorato, altrimenti perde il diritto. Pertanto la scadenza è il 31 Marzo 2025.
. Per poter accedere alla disoccupazione agricola è necessario;
- che il lavoratore abbia lavorato almeno 102 giornate lavorative tra il 2023 e 2024;
- essere iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
- aver due anni di anzianità assicurativa
La disoccupazione spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:
- le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
- le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
- le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
- quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.
Non hanno diritto alla disoccupazione agricola
- i lavoratori che presentano la domanda oltre il termine previsto;
- i lavoratori iscritti in una delle gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, o per parte dell’anno ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
- i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento durante l’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
- i lavoratori che hanno svolto prevalentemente, nell’anno o nel biennio antecedente la domanda, attività di lavoro dipendente non agricolo;
i lavoratori che si dimettono volontariamente, escluse le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri) e coloro che si dimettono per giusta causa.