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19 Novembre 2021
OPERAZIONI CON L’ESTERO. Dal 2022 stop ‘esterometro’, tempi più stretti per le comunicazioni (in formato XML)

I dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia, attualmente comunicati mediante il c.d. “esterometro”, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI), secondo il formato XML previsto per la fattura elettronica. L’obbligo di comunicare i dati mediante il SdI è da riferirsi alle medesime operazioni oggetto di inclusione nel c.d. “esterometro”, vale a dire le cessioni di beni e le prestazioni di servizi “effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche”.

Le nuove specifiche tecniche prevedono che:

  • i dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, a decorrere dall’1.1.2022, verso soggetti non stabiliti in Italia, devono essere comunicati, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne comprovano i corrispettivi, trasmettendo al Sistema di Interscambio un file XML con codice destinatario “XXXXXXX”;
  • i dati relativi alle operazioni ricevute, a decorrere dall’1.1.2022, da soggetti non stabiliti in Italia devono essere comunicati trasmettendo al Sistema di Interscambio file XML contraddistinti, a seconda dei casi, dai codici <TipoDocumento> TD17, TD18 o TD19, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura che documenta l’operazione o a quello di effettuazione della stessa.

Come sopra evidenziato la comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali sia stata emessa o ricevuta fattura elettronica e per quelle per cui è stata emessa una bolletta doganale. Con riferimento alle operazioni passive, si ricorda in particolare che:

  • il codice TD17 deve essere utilizzato per il caso di acquisto di servizi dall’estero;
  • il codice TD18 deve essere utilizzato in caso di acquisto di beni intra-UE;
  • il codice TD19 deve essere utilizzato per gli acquisti di beni già presenti in Italia (per i quali si rende necessaria l’integrazione/autofattura ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72).

Tutto ciò impone una attenta verifica dei sistemi contabili delle aziende che effettuano operazione di import-export. Seguiranno ulteriori approfondimenti.

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