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8 Maggio 2023
DECRETO LAVORO. Novità e incentivi per le aziende agricole

Coldiretti ha analizzato i contenuti del cosiddetto Decreto Lavoro, estrapolando le norme di interesse delle imprese agricole. Le novità sono importanti, in fatto di incentivi, assegno unico, lavoro giovanile ed altro ancora. Per informazioni, contattare gli addetti Coldiretti negli uffici zona di competenza.

A seguire gli articoli di intesesse del DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Articolo 10 Incentivi

Rapporti di lavoro instaurati con beneficiari dell'Assegno di inclusione

Trattasi di incentivi rivolti ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione (ex reddito di cittadinanza). E’, quindi, applicabile anche in agricoltura ed anche per gli OTD, ma soggetto al regime de minimis.

La misura dell’incentivo varia a seconda che trattasi di instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, o di contratto di apprendistato, o a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale.

Misura incentivo per tempo indeterminato, pieno o parziale, o apprendistato, o trasformazioni da tempo determinato a indeterminato:

esonero del 100% dei contributi a carico datore lavoro, esclusi i contributi INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro/anno, applicato su base mensile debitamente riparametrato, per un periodo massimo di 12 mesi.

Il suddetto periodo massimo è elevato a 24 mesi, inclusi i periodi di incentivo già fruiti per il periodo di rapporto a tempo determinato, nel caso di trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Misura incentivo per tempo determinato o stagionale, pieno o parziale:

esonero del 50% dei contributi a carico datore lavoro, esclusi i contributi INAIL, nel limite massimo di 4.000 euro/anno, applicato su base mensile debitamente riparametrato, per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro

Restituzione incentivo:

Il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, dovute per omissione contributiva (ex art. 116, comma 8, lettera a) Legge 388/2000), nel caso in cui entro i 24 mesi successivi all’assunzione il lavoratore che ha dato diritto all’incentivo venga licenziato, ad eccezione del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.

Condizionalità:

L’incentivo è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, realizzato dall'INPS (art. 5 del DL in esame)

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato al rispetto delle (solite) condizioni di cui all’art. 1, comma 1175, Legge 296/2006.

L’incentivo non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi del collocamento mirato, ex legge 68/1999, salvo che il lavoratore assunto beneficiario dell'Assegno di inclusione sia iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui alla richiamata norma.

Regime de minimis: Il beneficio è qualificato come aiuto di stato e, quindi, è soggetto al regime de minimis.

Il beneficio è compatibile e si aggiunge: agli incentivi previsti dai commi 297 e 298, dell’art. 1 della Legge 197/2022, per le assunzioni di giovani/donne; e, agli incentivi previsti dall’art. 13 della Legge 68/1999, per le assunzioni dalle liste del collocamento obbligatorio.

Evidentemente, trattasi di misura che necessita di circolare applicativa INPS.

 

Articolo 22 – Maggiorazione dell’assegno unico universale

La maggiorazione dell’assegno unico prevista nel caso in cui entrambi i genitori lavorano (ex comma 8, articolo 4, D.Lgs. 230/2021), viene estesa anche nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l’altro risulti deceduto

 

Articolo 23 - Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali

Viene modificata la sanzione amministrativa nel caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, passando da un importo predeterminato (da 10.000 a 50.000 euro) ad un importo proporzionato all’entità dell’importo omesso nella misura da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.

Inoltre, la novella stabilisce che, per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione, in deroga all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Certamente l’INPS provvederà all’emanazione di una propria nota per puntualizzare e definire i dettagli conseguenti di procedura

 

Articolo 27- Incentivi all'occupazione giovanile

È un incentivo di 12 mesi,

  • nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali,
  • rivolta ai datori di lavoro, ad esclusione del lavoro domestico,
  • che assumono tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell’anno 2023,
  • con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere,
  • giovani che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, che non lavorano e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”) e che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

L’incentivo è cumulabile con lo sgravio contributivo previsto per l’assunzione di giovani e donne e con altri esoneri o riduzioni previsti dalla normativa vigente, nel qual caso la misura è ridotta del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

L’incentivo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che dà titolo all’incentivo e, viene corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

Evidentemente, trattasi di misura che necessita di circolare applicativa INPS.

 

Articolo 39 - Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

L’esonero parziale, sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, già previsto dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 281, legge 197/2022), per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 viene innalzato di 4 punti percentuali.

Quindi, ferme le diposizioni per la tredicesima:

dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, si ha un esonero del 2% se la retribuzione imponibile mensile non eccede l’importo di 2.692 euro o del 3% se la retribuzione imponibile mensile non eccede l’importo di 1.923 euro;

dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, si ha un esonero del 6% se la retribuzione imponibile mensile non eccede l’importo di 2.692 euro o del 7% se la retribuzione imponibile mensile non eccede l’importo di 1.923 euro.

 

Articolo 40 - Misure fiscali per il welfare aziendale

Viene previsto, per l’anno d’imposta 2023, l’aumento a 3.000 euro della soglia di esenzione di fringe benefit, ex art. 51, comma 3 prima parte terzo periodo, del TUIR (beni ceduti e servizi prestati ai lavoratori dipendenti) e pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, solo per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, a condizione che dichiarino al datore di averne diritto indicando il codice fiscale dei figli.

Resta ferma l’applicazione dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni sopra indicate (limite esenzione 258 euro).

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