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15 Aprile 2021
DECRETO SOSTEGNI. Indennità per autonomi e subordinati

L’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore di alcune  tipologie di lavoratori:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; · i lavoratori dipendenti stagionali e i lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo

I lavoratori, che hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum ma la stessa sarà erogata dall’Istituto ai beneficiari con le modalità indicate dagli stessi per il pagamento delle indennità già erogate.

Il decreto sostegni prevede altresì che  il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro a favore delle suddette categorie di lavoratori che non siano stati già beneficiari delle indennità di cui sopra con i precedenti decreti, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro e non oltre  il 30 aprile 2021. Gli Uffici Epaca di Coldiretti sono a disposizione per la presentazione telematica delle domande e per qualsiasi chiarimento a riguardo.

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