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17 Luglio 2023
BANDO. Riconoscimento alle aziende agricole dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus)

Regione Toscana intende indennizzare  le  aziende zootecniche (con allevamenti ovini, caprini, bovini, bufalini, equini, asinini e suini) che hanno subito danni da predazione del lupo nel periodo 01/11/2022 – 31/10/2023, certificati dal Servizio veterinario dell’Azienda USL e che abbiano messo in atto almeno una misura di prevenzione tra le seguenti: recinzioni, strutture ad uso ricovero, cani da guardiania.

L’aiuto è concesso, al 100 % dei costi ammessi:

per gli animali uccisi: i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato degli animali uccisi (vedi allegato C al bando);
costi indiretti: i costi veterinari relativi al trattamento degli animali feriti.

Anche a seguito delle segnalazioni e indicazioni della Coldiretti, per dettagli contattare i nostri uffici tecnici, è stato emanato un bando per richiedere gli aiuti.

 

Informazioni sul contenuto del bando.

BENEFICIARI:

L’aiuto è concesso a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), così come definite nell’allegato I del Reg. (UE) 2022/2472, attive  nella produzione agricola primaria (articolo 1 punto 1 lett. a) Reg. (UE) 2022/2472).

Al fine del presente bando l’aiuto è concesso agli Imprenditori Agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, che svolgono attività di allevamento come attività d’impresa svolta professionalmente a fini economici, ai sensi dell’art. 2082 del Codice Civile e art. 4 del DPR 633/72, e per questo muniti di partita IVA in materia agricola,  compresi gli Imprenditori Agricoli Professionali (di seguito I.A.P.), con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino, bufalino, suino, equino e asinino, la cui UPZ (Unità Produttiva Zootecnica) è situata nel territorio regionale.

COSTI AMMESSI ALL'AIUTO:

  1. a) i costi per gli animali uccisi, calcolati in base al valore di mercato dell'animale allevato, (secondo i valori riportati nella tabella allegato C al bando)
  2. b) costi indiretti: i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti (documentati mediante fatture quietanzate) Per entrambi è riconosciuto il 100 % del costo dei danni ammessi.

Il danno da predazione è valutato dal veterinario dell'azienda USL territorialmente competente mediante certificazione attestante che la morte dell'animale allevato è dovuta ad un attacco predatorio, secondo le disposizioni contenute nell'allegato A del bando.

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

le domande dovranno essere presentate tramite il sistema informativo di ARTEA con le modalità di cui al Decreto di ARTEA del 31 dicembre 2015, n. 140 e successive modifiche ed integrazioni, mediante la compilazione online dell’istanza  ID 21409.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 14/07/2023, per i danni da predazione avvenuti nel periodo temporale compreso tra il 1° novembre 2022 e il 31 ottobre 2023, secondo i seguenti termini:

  1. a) per gli eventi predatori avvenuti nel periodo compreso tra il 1° novembre 2022 e il 15 luglio 2023, le domande dovranno essere presentate entro il 15 settembre 2023
  2. b) per gli eventi predatori avvenuti tra il 16 luglio ed il 31/10/2023, le domande dovranno essere presentate entro i 60 giorni successivi a quello in cui è avvenuto l’evento predatorio.

In entrambi i casi nella domanda sono stati inseriti dei sistemi di blocco e/o di avviso che impediscono la chiusura della domanda o avvertono dell'irregolarità nella presentazione della stessa.

 

La compilazione delle domande rimarrà attiva dal 14 luglio 2023 al 30 dicembre 2023 per gli eventi predatori, certificati da veterinario azienda USL, avvenuto nel periodo temporale compreso tra il 1° novembre 2022 e il 31 ottobre 2023.

L'aiuto potrà essere concesso solo se l'azienda ha messo in atto almeno una delle seguenti misure di prevenzione, secondo le caratteristiche tecniche descritte nell'allegato B al bando:

- recinzioni antipredazione

- strutture ad uso ricovero

- cani da guardiania

L'azienda dovrà dimostrare con idonea documentazione, da allegare alla domanda, la presenza in azienda, al momento dell’attacco predatorio:

- per le recinzioni di sicurezza e/o strutture ad uso ricovero mediante documentazione fotografica digitale georeferenziata  sufficientemente descrittiva di tali misure presenti in azienda;

- per i cani da guardiania mediante copia del certificato di iscrizione all’anagrafe canina rilasciato dall’Azienda USL in data successiva al 01/01/2020

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

Alla domanda dovrà essere allegata copia della seguente documentazione:

  1. a) copia del certificato rilasciato dal servizio veterinario dell’Azienda Unità Sanitaria Locale (USL) attestante che il danno subito è derivato da un attacco predatorio,
  2. b) copia del documento attestante l’ iscrizione del capo ucciso ad albi genealogici tenuti dall’Ente selezionatore ai sensi del D.Lgs n. 52/2018, nell’anno di presentazione della richiesta di aiuto o al massimo nell’anno precedente (da allegare solo nel caso in cui l’aiuto sia chiesto per animali iscritti ad albi genealogici,
  3. c) copia del certificato di provenienza del capo (solo in caso di richiesta indennizzo per capi certificati);
  4. d) copia del registro di stalla (solo in caso di azienda richiedente costituita dopo il 1° gennaio 2023);
  5. e) per attestare la presenza in Azienda di recinzioni di sicurezza e strutture ad uso ricovero: documentazione fotografica digitale georeferenziata, sufficientemente descrittiva, attestante la presenza in azienda, al momento dell’attacco predatorio di queste misure di prevenzione adottate a protezione e tutela del bestiame allevato;
  6. f) per attestare la presenza in Azienda di cani da guardiania: copia del certificato di iscrizione all’anagrafe canina rilasciato dall’Azienda USL in data successiva al 01/01/2020, con indicazione del proprietario e della razza del cane
  7. g) copia della/e fattura/e quietanzata/e relativa/e ai costi veterinari sostenuti per il trattamento di animali feriti.

 

ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE:

Le domande  presentate regolarmente saranno ricevute direttamente dai Settori territoriali dell’agricoltura che provvedono, entro 60 giorni a valutare l'ammissibilità e a concedere, con provvedimento del responsabile del Settore Territoriale, l’aiuto ai beneficiari, dando mandato all’ARTEA di liquidare quanto spettante agli aventi diritto.

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