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7 Luglio 2021
ASSEGNO PER I FIGLI MINORI: RIGUARDA ANCHE GLI AGRICOLTORI. Per non perdere arretrati fai subito la richiesta

Riguarda anche Iap, coltivatori diretti e coadiuvanti.

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è stato  introdotto, l’assegno temporaneo (“assegno ponte”) per i figli minori.

REQUISITI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI

L’Assegno temporaneo è erogato dall’INPS in presenza di figli minori di 18 anni, ivi inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

A CHI SPETTA: ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare.”

 Le categorie di soggetti che, ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti indicati dalla norma, HANNO DIRITTO ALL’ASSEGNO TEMPORANEO SONO:

- i nuclei familiari di lavoratori autonomi

- i nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione

- coloro che beneficiano degli assegni familiari  come coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo,

- i nuclei che non beneficiano dell’assegno per il nucleo familiare, in assenza di uno o più requisiti di legge.

 

Il richiedente l’Assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve cumulativamente essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale.

2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia.

3) essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età.

4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. ATTENZIONE però: qualora tale soggetto, in quanto lavoratore, risulti beneficiario di ANF, non potrà accedere alla prestazione dell’Assegno temporaneo per incompatibilità tra le due misure.

5) essere in possesso dell’attestazione ISEE, indicatore della situazione economica equivalente, in corso di validità. Chi ne fosse sprovvisto, prenda appuntamento in tempo utile con gli uffici Coldiretti.

 

 MISURA DELL’ASSEGNO TEMPORANEO

La norma prevede una soglia di ISEE pari a 7000 euro, fino a concorrenza della quale gli importi spettano in misura piena, vale a dire pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei numerosi;

Si prevede una soglia massima pari a 50.000 euro di ISEE, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi di Assegno temporaneo spettante sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, DECORRENZA DELLA MISURA E MODALITÀ DI PAGAMENTO

La domanda di Assegno temporaneo è presentata, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, in modalità telematica all’INPS.

In caso di accoglimento della domanda, l’Assegno temporaneo decorre dal mese di presentazione della domanda stessa.

N.B. Per le domande presentate entro il 31 ottobre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 31 ottobre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

 Gli Uffici Epaca Coldiretti sono a disposizione per tutti i chiarimenti e i dettagli del caso.

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