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11 Gennaio 2021
COVID. Cassa integrazione riconfermata per riduzione o sospensione attività

La legge di Bilancio 2021 (commi da 299 a 314) riconferma anche per i datori di lavoro agricolo che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 gli strumenti della cassa integrazione in deroga e della CISOA (Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli).

Potranno pertanto presentare domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga per un periodo massimo di 12 settimane nell’arco temporale tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021 i datori di lavoro agricoli che abbiano in forza operai e impiegati a tempo determinato, ovvero di cassa integrazione salariale CISOA le imprese agricole che abbiano in forza operai, quadri e impiegati agricoli a tempo indeterminato per un massimo di novanta giorni relativi al periodo 1° gennaio 2021/30 giugno 2021. Per i trattamenti di integrazione salariale anzidetti non è prevista l’applicazione di alcun contributo addizionale.

Le domande relative ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e della CISOA devono essere presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui abbia avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa ovvero alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge.

Hanno accesso alla CIG in deroga ed alla CISOA anche i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge (ovvero il 01/01/2021).

 

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