92 Views

29 Aprile 2021
COVID. Cosa cambia con il Decreto ‘RIAPERTURE’

Il Decreto Legge 52/2021 (Riaperture) è pubblicato nella G.U. n. 96 del 22 aprile u.s. ed è in vigore. A questo hanno fatto seguito le nuove 'Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali' della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della seduta del 28 aprile.

Il documento individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e tracciamento dei contatti per i vari settori di attività, inclusa la regolamentazione per le attività agrituristica.

Per ciò che riguarda il decreto legge, si segnala in particolare che: 

con l’art. 1 si dispone il ripristino della disciplina della “Zone gialla” dal 1° maggio al 31 luglio 2021 e, conseguentemente, si consentono - dal 26 aprile 2021 - gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle Zone “bianca e gialla”.

Con l’art. 2:

- si consentono gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati nelle Zone “arancione o rossa”, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle c.d. “certificazioni verdi COVID-19” di cui all’art. 9.

Per “certificazioni verdi COVID-19” si intendono le certificazioni (rese secondo le indicazioni dell’Allegato 1) comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

La “certificazione verde” di avvenuta vaccinazione ha una validità di 6 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria   che ha effettuato la vaccinazione.

La ”certificazione verde” di avvenuta guarigione ha una validità di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta (cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come  caso accertato positivo; le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente al 23 aprile 2021 sono valide per 6 mesi dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo).

La “certificazione verde” di negatività ai test molecolari o antigenici ha una validità di 48 ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Quanto sopra, fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia di COVID-19 che abiliteranno l'attivazione di una “Piattaforma nazionale digital green certificate”.

- si consente, dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella “Zona gialla” e, in ambito comunale, nella “Zona arancione”, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di volta in volta fissati e nel limite di 4 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi (oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi).

Con successive Ordinanze del Ministro della Salute saranno individuati i casi nei quali le “certificazioni verdi”, rilasciate o riconosciute, consentiranno anche di derogare a divieti di spostamento da e per l'estero con gli obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

Con l’art. 3 si assicura, dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, lo svolgimento in presenza sull'intero territorio nazionale dei servizi educativi per l'infanzia, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché almeno per il 50% della popolazione studentesca delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado.

Per il medesimo periodo si assicura l’adozione di forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica da parte delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano nelle “Zone rosse”, affinché sia garantita l'attività in presenza ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca e, nelle Zone “gialla e arancione”, ad almeno il 70% e fino al 100% della popolazione studentesca (la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza).

Con l’art. 4 si consentono:

dal 26 aprile 2021, nella “Zona gialla”, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'apertoanche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di volta in volta fissati, nonché dei protocolli e linee guida di settore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;

dal 1° giugno 2021, nella “Zona gialla”, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00.

Con l’art. 5, si consente - a decorrere dal 26 aprile 2021 - lo svolgimento degli spettacoli aperti al pubblico in “Zona gialla” nelle sale teatrali, nelle sale da concerto, nelle sale cinematografiche, nei live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni sala, fermo restando il rispetto delle linee guida e dei protocolli di settore.

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Con l’art. 6 nelle “Zone gialle” si consentono:

dal 26 aprile 2021, le attività sportive all’aperto anche di squadra e di contatto (è comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di settore);

dal 15 maggio 2021, le attività di piscine all'aperto (in conformità ai protocolli e alle linee guida di settore);

dal 1° giugno 2021 - le attività delle palestre (sempre in conformità ai protocolli e alle linee guida di settore)

Con l’art. 7 si consente in “Zona gialla”:

dal 15 giugno 2021, lo svolgimento in presenza di fiere (nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di settore), ferma restando la possibilità' di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico (l'ingresso nel territorio nazionale per partecipare alle fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza e le eventuali limitazioni previste dalle linee guida di settore con riferimento al possesso delle “certificazioni verdi”).

dal 1° luglio 2021, i convegni e i congressi (nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di settore);

Con l’art. 8 si consentono, dal 1° luglio 2021, in “Zona gialla”:

- le attività dei centri termali (nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di settore), ferma restando l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche;

- le attività dei parchi tematici e di divertimento (sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di settore).

Con l’art. 10 si consente l’adozione delle misure di contenimento e di contrasto della diffusione del COVID-19 fino al 31 luglio 2021.

Con l’art. 11 si dispone la proroga - fino al 31 luglio 2021 - dei termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’Allegato 2 correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare:

  • ?Art. 73 del D.L. 18/2020 (Semplificazioni in materia di organi collegiali relativamente alla possibilità, riconosciuta anche alle associazioni private riconosciute e non riconosciute e alle fondazioni, nonché alle società, comprese le cooperative e ai consorzi, di riunire i propri organi tramite videoconferenza anche se non previsto dallo statuto);
  • Art. 83 del D.L. 34/2020 (Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità);
  • Art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020 (Disposizioni in materia di lavoro agile).

Quest’anno spenderai di più o di meno per acquistare l’uovo di Pasqua?

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi