E' stato approvato il Regolamento UE 2022/576 concernente misure restrittive per il commercio di materiali vegetali verso la Federazione russa.
E' stato introdotto il divieto di esportazione dei materiali vegetali elencati nell'allegato XXIII fra cui:
0601 10 - Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo
0601 20 - Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria
0602 30 - Rododendri e azalee, anche innestati
0602 40 - Rose, anche innestate
0602 90 - Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) - altri
0604 20 - Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati - freschi
Le disposizioni entrano in applicazione a partire dal 9 aprile 2022, anche se il Regolamento stabilisce che i suddetti divieti "non si applicano all'esecuzione, fino al 10 luglio 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti".
Per il rilascio del certificato fitosanitario da parte di questo SFR sarà pertanto richiesto la compilazione del MODELLO che verrà ritirato al momento del rilascio del certificato fitosanitario.